26 gennaio 2023

Via libera all’equo compenso per i liberi professionisti

Autore: Cinzia De Stefanis
Via libera della Camera per il Disegno di Legge che punta a modificare la disciplina dei rapporti professionali con oggetto la prestazione d’opera intellettuale. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Questo è il perimetro in cui si muove il disegno di legge, sull’equo compenso, approvato dalla Camera nella giornata di ieri 25 gennaio. Dopo l'approvazione della Camera, il testo passerà ora al Senato.

La posizione sulla approvazione della proposta di legge sull’equo compenso del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti - “L’ok unanime della Camera alla proposta di legge in materia di equo compenso rappresenta una tappa importante sulla via di un più ampio riconoscimento delle tutele per i professionisti e segna anche un’inversione di tendenza molto significativa nell’atteggiamento della politica nei confronti dell’universo delle libere professioni”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

“Esprimiamo il nostro pieno consenso – prosegue de Nuccio - su una disciplina che si pone l’obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale ad ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi”. “Come tutti i testi – conclude – anche questo è perfettibile, ma esso rappresenta un punto di partenza estremamente importante. Per questo il nostro auspicio è che il passaggio che lo attende ora al Senato possa essere comunque il più rapido possibile”.

Applicazione - Le norme in commento definiscono l’equo compenso come “il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente”:
  • per gli avvocati (decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
  • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi (decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1);
  • per i professionisti non iscritti agli ordini e ai collegi (legge 14 gennaio 2013, n. 4).
Le norme si applicano ai rapporti professionali di prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.

ATTENZIONE! La legge si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società a partecipazione pubblica e degli agenti della riscossione e non si applica alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.

Nullità – La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio. Il professionista può chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito, se non equo (articolo 3).

Parere di congruità per le sole professioni ordinistiche - L’azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell’opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale. Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata. Il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.

Indennizzo in favore del professionista - Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza tra l’equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno.

Adozione modelli standard - È facoltà delle imprese adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).

Osservatorio nazionale sull'equo compenso - Si prevede l'istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Sono definiti i compiti dell’Osservatorio e si prevede che ai suoi componenti non spetti alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto (articolo 10).
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