18 febbraio 2023

Al via il piano gestione rischi in agricoltura 2023

Primo anno di operatività del nuovo “fondo mutualistico nazionale Agri-Cat” previsto nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027

Autore: Cinzia De Stefanis
Definiti modalità e termini del piano di gestione dei rischi in agricoltura. Il piano di gestione dei rischi in agricoltura, oltre che specificare i rischi e i prodotti coperti dal fondo, indica anche le franchigie e i limiti di indennizzo e introduce la premialità nei risarcimenti ai nuovi assicurati, come incentivo alle imprese ad assicurarsi. L'integrazione tra i due strumenti contribuirà a sostenere il reddito degli agricoltori a fronte dei sempre più frequenti cambiamenti climatici. È con il decreto del 08 febbraio 2023 n. 64591 che il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare che ha definito il nuovo piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023. Possono accedere al contributo pubblico i premi delle polizze assicurative agevolate per le produzioni vegetali, animali, strutture aziendali e allevamenti.

Fondo mutualistico nazionale Agri-Cat - Il nuovo fondo mutualistico nazionale Agri-Cat rappresenta una copertura mutualistica di base per tutte le aziende agricole che percepiscono pagamenti diretti contro i danni alle produzioni causati da eventi avversi di natura catastrofale.

Polizze indicizzate - In merito alle polizze indicizzate, è stata incrementata la percentuale massima di aiuto sulla spesa premi dal 65% al 70%, per favorire l'assicurabilità di alcuni prodotti e territori che oggi manifestano una scarsa adesione al sistema assicurativo. Sono state, inoltre, introdotte nuove fitopatie e epizoozie tra quelle assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica. Infine, sono state semplificate le combinazioni degli eventi atmosferici assicurabili, o assoggettabili a copertura mutualistica, per le produzioni vegetali, riducendo la numerosità dei pacchetti di rischio. Tale soluzione è finalizzata ad agevolare le scelte degli imprenditori agricoli garantendo, in questo modo, la massima adesione al ventaglio di strumenti di gestione del rischio.

Tipologie di polizze – L’articolo 3 del decreto in commento indica le tipologie assicurative:
  • polizze che coprono l’insieme delle avversità e cioè catastrofali, di frequenza e accessorie;
  • polizze che coprono le avversità catastrofali, e almeno un’avversità di frequenza ed eventualmente quelle accessorie;
  • polizze che coprono almeno due avversità catastrofali ed eventualmente quelle accessorie;
  • e infine le polizze sperimentali.
La copertura assicurativa deve essere riferita all’anno solare e può ricomprendere uno o più cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all’intero ciclo produttivo, la copertura può concludersi anche nell’anno solare successivo a quello di stipula della polizza.

Le polizze che coprono le avversità atmosferiche assicurano anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie. Il sostegno è concesso solo per le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiore al 20% di quella media annua. Per le polizze sperimentali le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato.

Per assicurare le strutture aziendali le polizze devono obbligatoriamente comprendere grandine, tromba d’aria, eccesso di neve, vento forte, uragano, fulmine, eccesso di pioggia e gelo a cui si aggiungono quelle facoltative.

Per quanto riguarda le polizze per allevamenti e produzioni animali, il decreto precisa che i costi di smaltimento delle carcasse sono coperti solo se nelle polizze sono comprese tutte le cause di morte. Le coperture per mancato reddito e abbattimento forzoso sono garantite solo per polizze che comprendono tutte le epizoozie.

Anche per gli allevamenti valgono le polizze che coprono perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua.

Per le polizze sperimentali si sale al 30% della produzione.

Sottoscrizione delle polizze - Per quanto riguarda la sottoscrizione delle polizze i termini sono: entro il 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverili e per le colture permanenti, entro il 30 giugno per le colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura, entro il 15 luglio per le colture a ciclo estivo, secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, entro il 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti.

Per le polizze mutualistiche i termini fissati dal decreto sono: 31 maggio per le colture a ciclo autunno primaverile e permanenti, 30 giugno per le colture a ciclo primaverile e l’olivicoltura, 15 luglio per colture a ciclo estivo, secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle, 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti.
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