7 luglio 2020

Il trattamento fiscale per i compensi dei giudici di pace

Se già in servizio al 15.08.2017, fino al 15.08.2021 costituiscono redditi da lavoro dipendente

Autore: Redazione Fiscal Focus
Un giudice di pace ha presentato l’istanza di interpello n. 202/2020 all’Agenzia delle Entrate per avere delucidazioni riguardo ai compensi dallo stesso percepiti. In particolare, il giudice chiede di sapere se tali compensi siano riconducibili ai redditi da lavoro dipendente o ai redditi di lavoro autonomo e se può fruire del regime fiscale forfettario, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2020.

I compensi dei giudici di pace - Il trattamento fiscale dei compensi da corrispondere ai giudici di pace è disciplinato dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 116/2017. Tale articolo, modificando gli articoli 50 e 53 del TUIR, ha previsto che le indennità corrisposte ai giudici di pace siano qualificate come redditi di lavoro autonomo, così come quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari.

Nello specifico, l’articolo 31 del citato D.Lgs. stabilisce che:
  • per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data i criteri previsti dalle disposizioni vigenti e operanti prima dell'attuazione della riforma;
  • a decorrere dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 15 agosto 2021, le indennità predetti magistrati onorari saranno erogate secondo le disposizioni contenute nel capo IX del decreto, quindi il compenso costituirà reddito di lavoro autonomo e non sarà più assimilato al reddito di lavoro dipendente.

Di conseguenza, per i magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, il compenso costituisce reddito di lavoro autonomo; di contro, per i magistrati onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni ante riforma fino alla scadenza del quadriennio successivo alla predetta data.

La Risoluzione n.68/E/2004, con riferimento all’articolo 50 ante modifica, ha precisato che il legislatore ha inteso riservare un trattamento particolare ai compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari espressamente individuate dalla norma (tra cui, appunto, i giudici di pace), diverso da quello riservato alla generalità dei compensi corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.

Invero, mentre i compensi percepiti in relazione all'esercizio di pubbliche funzioni in genere, qualora siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, possono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo, quelli percepiti dai soggetti elencati nella seconda parte del citato articolo 50, lettera f (tra cui i giudici di pace), rilevano comunque come redditi assimilati al lavoro dipendente, ancorché tali soggetti esercitino un'arte o professione ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR.

Nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che le somme percepite dal giudice di pace, essendo già in servizio alla data del 15 agosto 2017, sono assoggettate al regime transitorio; per tale motivo devono essere considerate redditi assimilati a quello di lavoro dipendente fino al 15 agosto 2021.
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Inoltre, poiché il giudice ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l'importo di 30.000 euro incorre in una delle cause ostative al regime forfettario e pertanto non potrà applicare il regime di favore alla propria attività di lavoro autonomo.
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