28 luglio 2018

Studi di settore: la convenienza del premio congruità

Autore: Devis Nucibella
La decisione di adeguarsi o meno a Ge.Ri.Co. si fa sempre più dura specie alla luce degli effetti della crisi economica in atto. Il contribuente si trova dunque a dover scegliere se adeguarsi o meno, ma soprattutto si trova a fare i conti con le disponibilità economiche sempre minori.
In realtà la decisione dipende da molti fattori che proviamo a riepilogare di seguito. I correttivi possono però non essere sufficienti a cogliere tutti gli effetti della crisi economica, quindi il contribuente può trovarsi a fare i conti con ricavi stimati da Ge.Ri.Co. che non rispecchiano la sua situazione.

Vediamo quali sono gli elementi che deve considerare il contribuente per decidere se adeguarsi o meno al risultato degli studi di settore.
Sul punto va precisato che non vi è alcun automatismo applicativo derivante dalla non congruità allo studio di settore. Per cui essere “non congrui” non vuol dire automaticamente essere chiamati all’invito al contraddittorio sulla base degli studi di settore per l’accertamento da parte dell’Ufficio.

I contribuenti virtuosi (congrui e coerenti) rispetto all’applicazione degli studi di settore, possono fruire di una particolare copertura in termini di un possibile minor potere negli accertamenti da parte degli Uffici.

Il comma 9, art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che, nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi stessi, si realizzano una serie di effetti.

Nello specifico la norma dispone che, nei confronti dei contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore (art. 10 della Legge n. 146/1998), i cui ricavi/compensi, anche per effetto di adeguamento in dichiarazione, sono congrui con quanto stimato dal software Ge.Ri.Co.:
  • vengono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973 e 54, comma 2 ultimo periodo del D.P.R. n. 633/1972;
  • vengono ridotti di un anno gli ordinari termini di decadenza per l’attività di accertamento di cui all’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, (la disposizione non si applica, comunque, in caso di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia penale per uno dei “reati fiscali” di cui al D.lgs. n. 74/2000);
  • la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa, a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

L’accesso a tali benefici prevede che il contribuente:
  • abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • sulla base dei dati indicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti per lo studio di settore applicato.

Ricordiamo inoltre che la congruità e la coerenza agli studi di settore può sanare la porzione con riferimento alla disciplina della c.d. "società di comodo e in perdita sistemica". Sono infatti escluse dall’applicazione dell’art. 30, Legge n. 724/1994 le società che sono congrue e coerenti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con un riscontro che deve essere effettuato sul periodo interessato, quindi, per la prossima dichiarazione, sull’annualità 2017.

La predetta causa di esclusione interessa sia le società che non superino il test sui ricavi (comodo “tradizionali”) sia quelle in perdita sistematica (Provvedimento 11 giugno 2012, n. 87956).

Per quel che concerne però nello specifico il c.d. “effetto crisi” si fa presente che:
  • la crisi economica in atto ha generato, una forte tensione in tema di liquidità per le imprese;
  • l’impressione è che, al di là dell’eterno dibattito sulla rappresentatività del risultato elaborato dal software, scelte di puro impatto finanziario avranno quest’anno un peso di certo non irrilevante.

Detto questo non sono da sottovalutare anche altri aspetti (sopra enunciati) legati a una serie di maggiori coperture in ipotesi di congruità (e coerenza) che potrebbero far pendere l’ago della bilancia verso un possibile adeguamento in dichiarazione.

Giova inoltre menzionare anche un altro aspetto della vicenda, che attiene per lo più al c.d. “elemento psicologico”. In tal senso, infatti la possibilità di potersi adeguare al risultato di Ge.Ri.Co. potrebbe essere vista come un possibile “ombrello” destinato ad evitare l’insorgere di problemi futuri ben più gravi. Spesse volte, infatti, gli inviti conseguenti allo scostamento intercettato dallo studio di settore, rischiano di diventare fenomeni ben più invasivi, perché costituiscono il presupposto per controlli e verifiche di tipo analitico documentale, senza dimen-ticare il possibile utilizzo congiunto con il sintetico, con tutte le conseguenze del caso.
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