In materia di imposte ipotecaria, catastale o di successione, l’accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario non preclude la notifica dell'avviso di liquidazione all’erede, ma per la riscossione l'Ufficio dovrà attendere la chiusura della procedura di liquidazione e graduazione dei debiti ereditari.
È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 1011/2/23 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con cui è stato respinto l’appello proposto dai contribuenti e ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate.
Il caso - Sintetizzando al massimo, l’avviso di accertamento impugnato riguarda le imposte ipotecaria e catastala ed è stato emanato per l'omessa dichiarazione di successione. Non riguarda, invece, l'imposta di successione, rientrando il valore dell'asse ereditario nella franchigia stabilita dalla legge.
Ebbene, l'eredità, nel caso di specie, è stata accettata con beneficio d'inventario, e quindi i ricorrenti hanno dedotto che la pretesa fiscale poteva sorgere solo in relazione alla parte residua risultante dalla definitività dello stato di graduazione. Hanno quindi chiesto alla C.T.P. di disporre l’annullamento dell’atto impositivo, ma la domanda è stata respinta con sentenza confermata in appello.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, infatti, ha osservato che il chiamato all'eredità che non si trovi nel possesso dei beni ereditari può accettare con il beneficio dell'inventario fino a che il diritto all’accettazione non si sia prescritto. Una volta intervenuta l'accettazione beneficiata, l'inventario deve essere redatto nel termine di tre mesi, salva proroga (art. 485c.c.). Alla stregua dell'art. 31 del T.U. n. 349/1990 la dichiarazione di successione deve essere presentata dall'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario nel termine di un anno dalla redazione dello stesso. In mancanza, l'Ufficio del Registro provvede all'accertamento dell'attivo ereditario e alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti (art. 35 del T.U. citato).
Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti – scrivono i giudici campani - «che, nonostante l'inventario sia stato redatto in data 07/05/2015, la dichiarazione di successione non è stata presentata. Di qui la legittimità dell'accertamento dell'Ufficio. Sostengono i contribuenti che tale avviso sarebbe illegittimo in quanto non avrebbe tenuto conto che risulta ancora pendente il procedimento di liquidazione dell'eredità.
In proposito il giudice di legittimità (Cass. n. 11458/2018) ha affermato che la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, non può esigere l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede. Ed ha precisato la Corte che il credito relativo all'imposta di successione sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione (Cass. n. 14847 del 15/07/2015; Cass. n. 4419 del 21/02/2008).
Le imposte di successioni, ipotecarie e catastali, quindi, possono essere liquidate nei confronti dell'erede, ma non potranno essere richieste sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede da sottoporre pertanto a tassazione (cfr. Cass. 11283/2022; Cass. 32632/2021).
L'Amministrazione, dunque per esigere tali imposte è tenuta ad attendere la definitività della procedura liquidatoria proprio per quantificare il tributo successorio, potendo agire nei confronti dell'erede nei soli limiti di residua capienza del patrimonio pervenutogli, e ciò vale anche per imposte catastali ed ipotecarie, e non per la sola imposta di successione, potendo tali tributi d'atto essere richiesti all'erede accettante con beneficio soltanto dopo la deduzione delle passività ad essi inerenti. Infatti, la limitazione di responsabilità degli eredi derivante dall'accettazione con beneficio di inventario risponde all'esigenza di ridurre il sacrificio economico del soggetto passivo del complesso di tali imposte - tutte connesse alla qualità di erede di tale soggetto - entro l'ambito del suo effettivo arricchimento (cfr. Cass. 5529/83 e n. 4775/98)».
In applicazione di tale principi, la C.G.T. della Campania ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento, ma d’altro canto ha puntualizzato «che l'Ufficio per riscuotere le imposte ipotecarie e catastali dovrà attendere la chiusura della procedura di liquidazione e graduazione dei debiti ereditari».
Le spese processuali sono state compensate tra le parti.
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