Nella riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali soltanto l’Ente impositore è legittimato a contraddire nel caso in cui l’azione ha a oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’Agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto dell’art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999. È escluso d’altro canto il litisconsorzio necessario, perché nel giudizio non viene in rilievo la legittimità degli atti esecutivi imputabili al Concessionario del servizio di riscossione.
È quanto ha stabilito la
sentenza n. 7514/2022 delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, depositata l’8 marzo, che si pronuncia sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con
l’ordinanza interlocutoria n. 8003/2021.
Il chiarimento- In fondo alla lunga motivazione della pronuncia in esame, il Collegio esteso del “Palazzaccio” osserva che,
nell’ambito della riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi che, in forza della disciplina dell’art. 24 D.lgs. n. 46 del 1999,
la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del Concessionario dell’opposizione tardiva recuperatoria avverso l’iscrizione a ruolo, al fine di far valere l’inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l’interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito), lungi dal dar luogo ai meccanismi di all’art. 102 o 107 cod. proc. civ., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al Concessionario medesimo.
La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, poiché l’unico soggetto convenuto in giudizio è l’Agente della riscossione, che non è titolare del diritto di credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, o, più precisamente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex art. 1188 cod. civ., il Collegio di legittimità ha rilevato il difetto di legittimazione passiva in capo all’Agente per la riscossione stesso e il difettoso radicamento del contradditorio da parte di chi ha agito in giudizio nei confronti esclusivamente del medesimo.
Ne è conseguito il rigetto del ricorso, senza tuttavia l’addebito delle spese processuali al soccombente, in ragione delle incertezze giurisprudenziali finora esistenti sulla questione oggetto di dibattito tra le parti.