Con la pronuncia n. 107/2022 la Corte Costituzionale si è espressa su una delle questioni di legittimità relative alla norma – rectius, all’interpretazione di quest’ultima – che esclude i coniugi residenti in Comuni diversi dal beneficio IMU per la prima casa, rigettando il quesito postole ma per motivi meramente di forma. Resta quindi impregiudicata la valutazione sul merito della vicenda, che sarà approfondito anche in virtù dell’ulteriore questione di legittimità che la Consulta si è auto-rimessa con ordinanza n. 94/2022.
L’
ordinanza n. 107 del 28/04/2022 della Corte Costituzionale ha
rigettato la questione di legittimità posta dalla CTR Liguria mediante ordinanza n. 106/2/2020 del 23/09/2020, che aveva sollevato dubbi in merito all’applicazione delle norme, sia in tema di ICI che di IMU, riguardo all’agevolazione (divenuta nel tempo “esenzione”) spettante per la prima casa. Questione che, assieme a quella posta successivamente da parte di CTP Napoli n. 2985/32/21 del 22/11/2021, così come a quella che la Consulta si è autonomamente rimessa tramite ordinanza n. 94 del 12/04/2022 (si rimanda a quanto riportato in proposito da
Bacchettato dalla Consulta il diniego dell’esenzione IMU ai coniugi con diversa abitazione - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it),
Agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in Comuni diversi: spunti sul trattamento ante 2022 - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it) e
IMU doppia residenza: l’ultima parola alla Corte Costituzionale - Fiscal Focus - A cura di Antonio Gigliotti (fiscal-focus.it)), ha a che vedere con la corretta applicazione della norma che esenta dal tributo locale l’abitazione principale, con specifico riferimento ai coniugi che risultano residenti in Comuni diversi.
La problematica nasce da una serie di sentenze di legittimità che hanno negato – in un primo momento in maniera totale (ex multis Cassazione n. 4166 e 4170 del 19/02/2020, n. 20130 del 24/09/2020 e n. 2194 del 01/02/2021), aprendo poi spiragli per la spettanza di almeno un’esenzione (cfr. Cassazione n. 17408 del 17/06/2021 e n. 20686 del 20/07/2021) – il beneficio fiscale per tali coniugi che, in quanto separati a livello territoriale, non integrerebbero, secondo gli Ermellini, il presupposto del “nucleo familiare”, necessario ai fini della relativa fruizione.
In proposito, nonostante alcuni pronunciamenti favorevoli, finanche per la duplice agevolazione prima casa, sia da parte della giurisprudenza di merito (CTP Lecce n. 945 del 17/07/2020, CTR Veneto n. 858 del 31/08/2017 e CTP Brescia n. 605 del 14/07/2016) che della prassi ministeriale (in particolare con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012), le diverse rimessioni viste in precedenza hanno per l’appunto posto il dubbio sul fatto che la citata linea interpretativa della Suprema Corte potesse risultare in contrasto con i precetti costituzionali. E, in particolare, con gli artt. 3, 16, 29 e 53 della Carta, visto che detta rigida applicazione normativa di derivazione giurisprudenziale avrebbe condotto ad una disparità di trattamento tra soggetti che, a parità di condizioni (di coniugio), hanno deciso di impostare la propria esistenza in una diversa modalità, ossia risiedendo in Comuni diversi. Quanto detto, preme evidenziarlo, nonostante – come correttamente indicato dalla circolare n. 3/DF/2012 – l’aver posto la residenza in territori distanti non rappresenta (presumibilmente) un abuso di detta normativa di vantaggio per i coniugi, la quale, per i soli soggetti coniugati e residenti separatamente ma nello stesso Comune, incontrava un limite nella versione della norma ante modifiche di cui al
D.L 146/2021.
Ad ogni modo, la questione posta dai giudici regionali liguri non è riuscita a fare breccia in seno alla Consulta; ciò, però,
solamente per profili di carattere formale. Ed infatti, l’ordinanza di rimessione in esame aveva ad oggetto sia la disciplina agevolativa ICI (ex art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992) sia quella relativa alla successiva IMU (art. 13, comma 2 del
D.L. 201/2011 così come applicabile fino al termine dell’anno 2019 – viste le successive modifiche di cui alla
Legge 160/2019), in considerazione di quella dubbia presa di posizione da parte della Suprema Corte vista in precedenza. Tuttavia, proprio il fatto che uno dei due quesiti vertesse anche sulla disposizione afferente all’IMU, ha portato alla prima censura da parte della Corte Costituzionale: questo, banalmente, perché la causa nell’ambito della quale CTR aveva sollevato la questione di legittimità aveva ad oggetto la sola ICI (relativamente all’anno d’imposta 2011), motivo per cui l’eventuale rilievo per l’IMU risultava effettivamente inconferente – per
“difetto di rilevanza”.
Problema, quello dell’erroneità del quesito, che si è poi posto (per “trascinamento”) anche per la questione relativa all’ICI. Anche tale censura, infatti, era stata mal posta, dal momento le argomentazioni erano impostate (e condizionate) da elementi “che attengono unicamente alla disciplina dell’IMU”, risultando quindi parimenti viziata la motivazione relativa a detta doglianza, non tenendo conto, nello specifico, che per l’ICI il requisito della residenza anagrafica rappresenta meramente una “presunzione legale” (relativa) – che può essere quindi vinta da una prova contraria, a differenza di quanto accade per l’IMU.
In definitiva, per i suesposti motivi la Consulta ha dichiarato
manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale nelle due accezioni testé riportate. Ma lo ha fatto, si badi bene,
senza entrare nel merito della normativa in sé considerata, come potrà invece fare nell’esaminare quanto le è stato sottoposto da parte di CTP nel 2021 e da sé medesima nel mese di aprile 2022.
Non è quindi persa la speranza per un “raddrizzamento”, a livello interpretativo, dell’applicazione della norma sull’agevolazione IMU prima casa per i coniugi residenti in Comuni diversi ai quali la Cassazione tende a negare l’agevolazione. Solamente sperando, per i successivi esami che la Corte Costituzionale dovrà effettuare, che le questioni siano state poste correttamente …