In tema di contenzioso tributario, in ipotesi di violazioni identiche riferite ad annualità diverse in materia di ICI/IMU, al contribuente si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, la cui determinazione compete al Giudice adito.
A fornire questa indicazione è l’
ordinanza n. 22477/2022 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.), pubblicata il 18 luglio.
Il caso - Con sei avvisi di accertamento ICl/IMU relativi agli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e 2015, il Comune ha assoggettato alcuni terreni all'imposta dovuta per "aree fabbricabili", diversamente da quanto fatto dalla contribuente, secondo cui gli stessi avevano natura di "terreni agricoli".
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, dichiarava dovute le sanzioni secondo il criterio del cumulo giuridico, confermando per il resto la sentenza di primo grado che aveva affermato la legittimità degli avvisi impugnati.
Ebbene, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso per cassazione presentato dalla Società contribuente avverso la sentenza di seconde cure, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, la ricorrente ha giustamente lamentato il vizio di omessa pronuncia, laddove la C.T.R. ha accolto l'impugnazione quanto alla determinazione delle sanzioni secondo il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997, ma ne ha rimesso la determinazione al Comune.
Il chiarimento sulla determinazione della sanzione - Per quanto riguarda le sanzioni comminate per il mancato pagamento, per il periodo 2010-2015, dell'ICI, la Suprema Corte ha motivato l’accoglimento del motivo di ricorso muovendo dalla considerazione che, nel caso di specie, si tratta di violazioni identiche riferite ad annualità diverse.
- In ragione di ciò trova applicazione, quanto alle relative sanzioni, il principio secondo cui: «In tema di ICI, in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo» (v. Cass. n. 11432/2022).
In particolare, per effetto dell'art. 12, comma 5, in ipotesi di violazioni riguardanti periodi di imposta diversi, l'Ufficio in sede di notifica dell'atto di irrogazione deve procedere alla ricostruzione di un'unica serie progressiva, che comprende anche le violazioni precedentemente considerate e contestate, e deve tenere conto, nel determinare l'importo della sanzione, di quello già indicato nell'originario atto notificato.
L'art. 12, comma 5, citato ha introdotto lo stesso principio in campo processuale, stabilendo che quando siano pendenti più giudizi, non riuniti, anche dinanzi a giudici diversi e sempre con riferimento a una serie di violazioni suscettibili di unificazione, il Giudice a cui è devoluta la cognizione dell'ultimo degli atti di irrogazione per una delle violazioni coinvolte possa procedere, a seguito di ricognizione di tutte le sentenze intervenute nei singoli processi non riuniti, a una ricostruzione unitaria, ove ne sussistano i presupposti, dell'intera serie di violazioni, secondo le regole fissate dall'art. 12, rideterminando quindi la sanzione unica applicabile (in senso conforme, Circolare MEF n. 138 E del 5 luglio 2000 e circolare n. 180 del 1998).
Per effetto di tale disposizione discende che in fase processuale, qualora l'Amministrazione non abbia provveduto all'applicazione del cumulo previsto dall'art. 12 cit.,
è il Giudice che deve provvedere stabilendo il quantum dovuto dal contribuente, risultando evidente che l'attribuzione di tale potere-dovere nelle ipotesi di pendenza di più giudizi, presuppone il suo riconoscimento anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui i diversi ricorsi sono stati oggetto di riunione.
Sarebbe, infatti, illogico ritenere che il Giudice sia chiamato all'opera di quantificazione della sanzione nei termini di cui all'art. 12 cit. nel caso di giudizio non riunito, afferente a una violazione suscettibile di riunione, e non lo sia nel caso di unico giudizio, risultando in tale ultima ipotesi di più immediata soluzione la questione dell’individuazione dell'unica sanzione cui deve essere sottoposto il contribuente.
Con riferimento all’altro motivo di ricorso, gli Ermellini hanno invece affermato che, nel caso di specie, il fatto che i terreni di cui è causa siano stati inseriti nell'Ambito di Trasformazione previsto dal documento di Piano del PGT e resi edificabili attraverso la successiva approvazione di un PII è sufficiente a far ritenere gli stessi come aree edificabili.
L’errore commesso dalla C.T.R. - Alla luce di tutto quanto sopra esposto, i Massimi giudici hanno annullato la sentenza impugnata, in quanto la C.T.R., dopo avere correttamente riconosciuto che l'applicazione del cumulo giuridico invocato dalla contribuente,
anziché rideterminare la sanzione complessiva, come richiesto dall'art. 12, comma 5, del D.lgs. n. 472 del 1997, ha proceduto, peraltro senza offrire adeguata motivazione, a rimettere al Comune la determinazione della stessa.
Il rinvio - La Corte di legittimità, limitatamente al motivo accolto, ha rimesso la causa davanti alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio.