Con l’
Ordinanza interlocutoria n. 32891/2022 del 8/11/2022, la Cassazione rimette alla Pubblica udienza la questione della notifica delle cartelle di pagamento (nonché degli altri atti esattoriali e degli atti tributari sostanziali, in genere) da un indirizzo non presente nei Pubblici Registri.
Il Supremo Consesso, infatti, con una disamina interessante e corretta della normativa di riferimento, qualifica la questione come
“di particolare rilevanza, testimoniata dai contrasti che emergono dall’esame di numerose pronunzie rese sul punto dai giudici di prossimità”.
La questione è riassumibile in questi termini: la società ricorrente ricevette, nel 2016, una intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento, tempestivamente impugnata davanti alla CTP Roma, per inesistenza della notifica degli atti presupposti e per l’intervenuta prescrizione dei tributi erariali. Le cartelle di pagamento presupposte, infatti, erano state notificate a mezzo PEC da un indirizzo non censito nei Pubblici Elenchi, non presente tra i domicili digitali del concessionario della riscossione e, pertanto, sconosciuto. La Commissione di primo grado (CTP Roma) accolse il ricorso, evidenziando il difetto di notifica delle cartelle, compensando integralmente le spese di giudizio. Tale sentenza fu appellata dalla società contribuente, per la parte relativa alle spese di giudizio (indebitamente compensate dal collegio di primo grado), e dal Concessionario della riscossione, il quale ribatteva con forza circa la validità della notifica degli atti prodromici.
La CTR Lazio, accolse l’appello dell’Ufficio, rilevando la corretta notifica delle cartelle.
Ricorreva per Cassazione la società contribuente, contestando la sopracitata modalità di notificazione: le cartelle di pagamento promanavano da un indirizzo non riconducibile al domicilio digitale dell’ente pubblico.
Gli Ermellini, con l’Ordinanza in commento, preso atto dell’importanza della questione, rimettono alla Pubblica Udienza la questione, per i seguenti motivi.
L' art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 prescrive che la notificazione a mezzo P.E.C. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)».
Siffatta previsione,
secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare:
- (a) all’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 68/2005, che prescrive che il mittente e il destinatario che intendano fruire del servizio di posta elettronica certificata devono avvalersi di uno dei gestori di cui agli artt. 14 e 15 del medesimo decreto, e all’art. 14, commi 1 e 2, che specifica come tali gestori siano «inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo»;
- (b) all’art. 16, comma 2, dello stesso d.P.R., a mente del quale l’utilizzo di caselle p.e.c. rilasciate a privati da parte di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 14, comma 2, costituisce invio valido limitatamente ai rapporti intrattenuti fra amministrazioni o fra queste e privati cui la casella p.e.c. è stata rilasciata;
- (c) agli artt. 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/2005, che prevedono l’istituzione del registro INI-Pec e del «pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni»;
- (d) all’art. 16-ter del d.l. n. 179/2012, che fa riferimento a tali pubblici elenchi per la validità della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale a decorrere dal 15 dicembre 2013. E nessun dubbio può esserci circa la natura di atto amministrativo delle cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali.
La questione, come noto, è di grande attualità tra gli operatori del diritto, visto che si sono susseguite, nei giudizi di merito di tutta Italia, tantissime sentenze tributarie e civili che qualificano “inesistente” o “nulla” la notifica di un atto esattoriale proveniente da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi (tra le ultime, CTR Campania, sentenza n. 2374/2022; 922/2022; CTR Lazio, sentenza n. 2633/2022).