La notifica diretta, mediante il servizio postale, della cartella di pagamento non necessita, per il suo perfezionamento, dell’invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lett. b – bis), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 della
Legge n. 890/1982, ove avvenuta a mani di un familiare trovato presso il domicilio del contribuente.
L’adempimento in questione è invece richiesto per la validità della notificazione eseguita dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio nei confronti di un soggetto diverso dal destinatario.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 29179/2022 della Corte di Cassazione (Sez. VI civ.), depositata il 7 ottobre.
Il caso - La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rilevato la nullità di due cartelle di pagamento richiamate dall’impugnato preavviso di fermo, a causa dell'omesso invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, co. 1, lett. b – bis), del
D.P.R. n. 600/73 in occasione della notifica effettuata nel domicilio del destinatario
a mani del figlio di questi.
A fronte di quanto sopra, l’Ente impositore – ossia l’INPS – ha proposto ricorso in Cassazione e, con l’unico motivo, ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, del
D.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, comma 1, lett. b – bis), del D.P.R. n. 600/1973, nonché del D.lgs. n. 46 del 1999.
Ebbene, la doglianza è stata accolta dai giudici dell’Alta Corte.
La tesi accolta - La difesa dell’Istituito previdenziale ha dedotto che le notificazioni delle cartelle in questione sono avvenute ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e che tale norma consente all'Agente di riscossione di provvedere alla notifica diretta dell'atto impositivo, a mezzo del servizio postale, attraverso una
procedura semplificata che prevede che, alla spedizione dell'atto, si applichino le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (Cass. n. 2229/2020 e Cass. n. 20700/2020), con la conseguenza che,
in caso di notifica al portiere o a persona di famiglia(come avvenuto nel caso di specie), la stessa dove considerarsi avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento, senza altro adempimento.
In Massimi giudici hanno confermato questa tesi.
Nell’ordinanza n. 29179/2022 infatti si legge:
«Il Collegio ritiene condivisibile quanto affermato dall'Istituto, evidenziando che diverso è, invece, il caso in cui la notificazione sia stata eseguita dai messi comunali e dai messi speciali autorizzati dall'Ufficio ex art. 60 co. 1 lett. a) d.P.R. n. 600 del 1973, che richiede il rispetto delle norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c., ma secondo le modifiche indicate nel medesimo art. 60 lett. b) bis aggiunta dall'art. 37 co. 27 lett. a) d.l. n. 223/2006 e alla luce dei principi statuiti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 10012/2021. […] La Corte distrettuale, però, nulla ha detto sulla suddetta questione e non risulta avere svolto la verifica sulle modalità di esecuzione delle notifiche delle due cartelle (se cioè ex art. 26 d.P.R. n. 602/73 - come sostiene l'INPS - oppure ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 600/73): accertamento che si rendeva necessario, come detto, ai fini di valutare la regolarità delle notificazioni in esame in relazione agli eventuali adempimenti dell'organo notificante».
La sentenza impugnata è stata pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per la rinnovazione del giudizio alla luce di quanto puntualizzato dagli Ermellini.