La Commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 6298/2022 aderisce – confermandolo in toto - al costante orientamento in corso di formazione nella giurisprudenza di merito, dichiarando la nullità insanabile della cartella di pagamento notificata da un indirizzo PEC sconosciuto e non presente in alcun pubblico elenco ufficiale, con il conseguente suo annullamento.
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento asseritamente notificata via PEC da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi e non ascrivibile all’ente “Agenzia delle Entrate-Riscossione”: il collegio romano, a fronte di una specifica disamina della normativa attuale e dell’orientamento giurisprudenziale, conferma la nullità insanabile dell’atto esattoriale.
Occorre in effetti render noto che l’art. 16-ter del
D.L. 179/2012 rubricato “Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” dispone, al comma 1, che
“A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”.
I pubblici registri richiamati dalla norma sono: INDICEPA, REGINDE e INIPEC, in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche pubbliche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. Come afferma anche la dottrina maggioritaria, nonché la giurisprudenza di merito più recente, le notifiche degli atti esattoriali non possono provenire che da indirizzi ufficiali, emergendo, altrimenti, l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato.
Con la diretta conseguenza che, in caso di notifica da indirizzo non presente nei pubblici elenchi, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, e la conseguente nullità dell’atto.