Quando la produzione di un atto, nativo digitale, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore.
È quanto ha precisato la Corte di cassazione (Sez. VI civ.) con
l’ordinanza n. 981/2023 in tema di processo tributario telematico.
Il caso - Il Giudice d’appello (C.T.R. della Calabria) ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria contro la sentenza del primo Giudice, a causa del difetto di prova della notificazione dell'atto introduttivo del gravame, per non essere stata attestata la conformità dello stesso,
nativo digitale, «
dei suoi allegati e della ricevuta di attestazione e di consegna» dal difensore dell'Ente impositore impugnante.
Quanto sopra è accaduto nell’ambito di un giudizio scaturito dalla notifica nei confronti del titolare di una ditta individuale esercente l'attività di bar di un avviso di accertamento, fondato sull'applicazione di metodo induttivo, mediante il quale l’Ufficio ha recuperato a tassazione il maggior reddito ritenuto conseguito nell’anno 2013, nella misura di Euro 43.341,95.
Ebbene, la Suprema Corte ha
accolto il motivo d’impugnazione con cui la Difesa erariale ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005, dell'art. 5, comma 2, del Decreto MEF n. 163 del 2013, dell'art. 9 della L. n. 53 del 1994, nonché dell'art. 16 bis del d.lgs. 546 del 1992, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto inesistente la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello, documento nativo digitale, al domiciliatario di controparte, perché il difensore dell'Amministrazione finanziaria non ha attestato l'autenticità del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna,
tutti prodotti in forma digitale.
Ragioni della decisione - Gli Ermellini hanno premesso che il ricorso in appello dell'Amministrazione è stato redatto e notificato in forma digitale, e la notifica è stata effettuata a mezzo Pec presso il domiciliatario del contribuente. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha depositato nel fascicolo processuale i documenti digitali riportanti il ricorso e l'attestazione di consegna, sempre mediante modalità telematica.
Nel caso di specie, pertanto, il notificante non ha estratto una copia analogica dell'originale telematico, depositandola in atti.
Ciò posto, il Supremo Collegio, riepilogata la normativa di riferimento, ha evidenziato che l'attestazione di conformità dell'atto depositato è richiesta soltanto nel caso in cui l'atto notificato sia allegato al fascicolo dibattimentale
previa estrazione di copia analogica, e l'evento si verifica nel solo caso in cui non sia stato possibile procedere al deposito con modalità telematica dell'atto notificato con modalità telematica.
La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo dibattimentale, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale,
lo stesso non viene prodotto in "copia", bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
Pertanto, anche a prescindere dalla normativa secondaria richiamata dalla Difesa erariale nel suo ricorso,
il deposito telematico di un documento telematico, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce.
In conclusione, il Collegio di legittimità, non rinvenendosi specifici precedenti in termini, ha ritenuto di dover esprimere il seguente principio di diritto:
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«Quando la produzione di un atto, nativo digitale, quale la notificazione a mezzo Pec del ricorso in appello, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga in giudizio tramite l'allegazione al fascicolo processuale mediante modalità telematica, non è richiesta l'attestazione di conformità all'originale dell'atto prodotto da parte del difensore».
Di conseguenza, la causa è stata rinviata innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto del principio suesposto.