La Corte di Cassazione (Sez. VI-5), con l’
ordinanza n. 23435/2022, ha affermato che l’Agenzia delle Entrate può notificare direttamente a mezzo del servizio postale gli avvisi di accertamento impoesattivi previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, convertito in
L. n. 122/2010.
L’accertamento esecutivo è il meccanismo di riscossione dei tributi che cumula l’avviso e la cartella. Dal 1° ottobre 2011 questo meccanismo “accelerato” di riscossione trova applicazione con riguardo agli avvisi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA, relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi. Gli avvisi cosiddetti “impoesattivi” (poiché cumulano l’avviso e la cartella) acquisiscono la valenza di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni senza che il contribuente si sia risolto ad adempiere.
Il caso - Ebbene, nella vicenda giudiziaria in esame, relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento impoesattivo di maggiori redditi d'impresa conseguiti da una Ditta individuale per l'anno d'imposta 2008, la Suprema Corte
ha respinto il motivo di ricorso, incentrato sull'inesistenza della notifica dell’atto, per violazione dell'art. 60 del D.P.R. 600/73 e degli artt. 137 e ss. c.p.c.
Secondo il ricorrente, infatti, la notifica era stata eseguita da soggetto non autorizzato dall'Ufficio, ovvero
tramite un Agente postale e non un messo notificatore speciale.
Dal canto suo il Collegio di legittimità ha evidenziato che l'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la
«concentrazione della riscossione nell'accertamento», come l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo.
Nessuna modifica è stata apportata all'
art. 14 della legge n. 890 del 1982 che continua a prevedere «la notificazione degli avvisi [...] che per legge devono essere notificati al contribuente», «a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari», senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi, sicché, in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi.
Né – ha proseguito l’Alta Corte -
«a diversa conclusione può pervenirsi desumendo, come fa il ricorrente, dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare “mediante raccomandata con avviso di ricevimento” gli atti “successivi” all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'Amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del 1982. Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita “solo” per gli atti successivi all'avviso di accertamento, come erroneamente afferma il ricorrente […], ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica è prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973) è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento».
Conclusivamente, i Massimi giudici hanno rilevato la regolarità della notifica al contribuente dell'avviso di accertamento impoesattivo, con la conseguenza che il ricorso è stato respinto.
Nel giudizio di legittimità l’Agenzia delle Entrate è rimasta parte intimata e ciò ha evitato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.