L’ex socio può legittimamente agire per ottenere il rimborso dell’intero credito tributario della società estinta. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 7760/2023 della Corte di cassazione (Sez. V civ.), depositata ieri.
Il caso - Oggetto del giudizio è un diniego di rimborso di un credito IVA riferito a una società cancellata dal Registro delle imprese nel 2013.
Per farla breve, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha escluso la legittimazione tanto del liquidatore, quanto dell’ex socio a far valere il diritto nei confronti del Fisco.
Ebbene, all’esito del conseguente giudizio avanti alla Suprema Corte, il verdetto del Collegio di merito è stato riconosciuto corretto solo in parte.
Gli Ermellini, infatti, hanno accolto il ricorso per cassazione proposto dall’ex socio e rigettato quello dell’ex liquidatore.
Quanto a quest’ultimo, i Massimi giudici hanno rilevato che il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della Società, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 175 del 2014, operante nei confronti soltanto dell’Amministrazione finanziaria o degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi, non ha efficacia retroattiva, cosicché si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento), sia presentata nella vigenza della nuova disciplina, ossia il 13 dicembre 2014 o successivamente.
Ragiona per cui, nel caso di specie, posto che la cancellazione risale al 12 aprile 2013, gli Ermellini hanno affermato che «il liquidatore, al momento della cancellazione, aveva subito la perdita di ogni legittimazione ad agire per conto della società»1.
Infatti l’attività del liquidatore è confinata alla fase di esistenza della società e nei suoi confronti non si realizza alcuna forma di successione. Ciò, anche a fronte della sopravvivenza di obbligazioni tributarie, perché in questo caso l’eventuale responsabilità del liquidatore si fonda sull’inosservanza degli obblighi suoi propri attinenti alla fase della liquidazione.
Di conseguenza, il Collegio di legittimità ha confermato della sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dall’ex liquidatore.
Con riferimento alla posizione dell’altro ricorrente, gli Ermellini hanno invece evidenziato che, per effetto dell’estinzione della società, di persone o di capitali, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione dell’ente non si estingue, ma si trasferisce ai soci; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (Cass. Sez. Un. n. 6070 e 6072 del 2012).
Più di recente, Cass., Sez. V, n. 1537/2019 ha affermato che, in tema di legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (nella specie, di capitali), per i rapporti facenti capo a questa e ancora pendenti dopo la cancellazione dal Registro delle imprese si determina un fenomeno successorio rispetto al quale occorre distinguere: se l'ex socio agisce per un debito della società estinta, non definito in sede di liquidazione, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione, posto che essi succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società, sicché sussiste un litisconsorzio di natura processuale e tutti i soci debbono essere chiamati in giudizio, ciascuno quale successore della società e nei limiti della propria quota di partecipazione; se invece l'ex socio agisce per un credito della società estinta, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, la mancata liquidazione comporta soltanto che si instaurerà tra i soci medesimi un regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione ne seguirà il regime proprio, con esclusione del litisconsorzio. (In applicazione di tale principio è stato accolto, nel merito, l'originario ricorso del contribuente che, quale ex socio, aveva agito per il rimborso del credito IVA, non iscritto nel bilancio finale di liquidazione).
Nel caso che ci occupa, in definitiva, l’Alta Corte ha cassato la sentenza della C.T.R. meneghina, limitatamente alla posizione dell’ex socio, che è soggetto legittimato ad gire per ottenere l’intero credito d’imposta della società estinta.
La causa, pertanto, è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.
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1Si segnala che, secondo Cass., Sez. V civ., Sent. n. 36892 del 16/12/2022, in tema di cancellazione della società dal Registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, cod. civ. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso.