Nel caso di estinzione di una Società di capitali per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, il fisco non può pretendere dai soci o dal liquidatore il pagamento delle sanzioni irrogate alla persona giuridica, in applicazione del principio di intrasmissibilità prescritto dall'art. 8 del
D.lgs. 472/1997 per gli eredi.
È quanto ha affermato la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la
sentenza n. 621/01/22.
Il caso - Il contribuente, quale liquidatore di una S.r.l. cancellata dal Registro delle imprese il 7/08/2015, si è opposto all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per il recupero di costi ritenuti indebitamente detratti.
Ebbene, per quanto è qui d’interesse, la Commissione Tributaria Provinciale ha giudicato regolare la notifica del suddetto atto impositivo al liquidatore, poiché in capo a quest’ultimo ha ritenuto sussistente il potere di rappresentanza delle società per cinque anni dalla data di cancellazione, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014.
Infatti il D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, stabilisce il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 cod. civ., comma 2, a favore dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione, con riguardo a tributi o contributi.
Detto differimento si applica ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle imprese sia stata presentata dal 13 dicembre 2014 in poi.
Ciò posto, con la sentenza qui in commento la C.T.R. della Liguria ha ritenuto anch’essa corretto l’operato dell’Ufficio con riferimento alla notificazione dell’atto impositivo nei confronti del liquidatore, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014
1.
D’altro canto la C.T.R. ha accolto parzialmente l’appello, sul rilievo che
non sono imputabili ai soci e al liquidatore le sanzioni irrogate alla società, in applicazione del principio di intrasmissibilità prescritto dall'art. 8 del D.lgs. 472/1997.
A tal proposito la Commissione d’appello osserva:
«Per quanto relativo alle sanzioni irrogate l'Ordinanza (ndr. della Corte di Cassazione) n. 29112 del 20.10.2021 ha ribadito che, per effetto dell'art. 2495 del c. c., a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, si verifica un fenomeno di tipo successorio in cui le obbligazioni passive si trasmettono ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
A seguito dell'accertata estinzione della società le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per violazioni di norme tributarie non si trasmettono ai soci e al liquidatore, trovando fondamento anche nell'art. 8 dlgs 472/97 in merito all'intrasmissibilità della sanzione agli eredi.
Pertanto, in parziale riforma, si considerano annullate le sanzioni irrogate».
Pertanto il Collegio ligure ha, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, dichiarato non dovute le sanzioni irrogate.
Nel resto l'impugnata sentenza ha trovato conferma.
Infine, quanto le spese del giudizio, la soccombenza reciproca ne ha giustificato la compensazione tra le parti.
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1L’articolo 28, comma 4, del c.d. Decreto Semplificazioni (D.lgs. n. 175 del 2014) stabilisce: «Ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese».