30 gennaio 2023

Vantaggi fiscali da esterovestizione: prova a carico dell’ufficio

Autore: Giulio Bartoli
Nel caso in cui l’Ufficio contesti l’esistenza di vantaggi fiscali indebiti conseguiti con l’esterovestizione di una società che sia fittiziamente localizzata in Svizzera, pur avendo la direzione effettiva in Italia per beneficiare del regime impositivo svizzero più favorevole, è decisivo capire se a tale organizzazione corrisponda o non una “costruzione di puro artificio” volta ad ottenere vantaggi fiscali. Tali vantaggi non sono indebiti per il solo fatto di sfruttare i vantaggi che il mercato offre. Il vantaggio fiscale è indebito solo se ottenuto mediante situazioni di “attività artificiose”, non aderenti alla realtà.

Così statuisce la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 12/2023 del 3/01/2023 (Presidente: Proietto; Relatore: Faranda).

La fattispecie nasceva da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società italiana ai fini delle imposte dirette, Irap, ed Iva.

All'atto dell'accesso presso la sede legale ed amministrativa, l’Ufficio acquisiva documentazione contabile ed extracontabile che induceva ad ipotizzare che la “… SA” (Holding Svizzera del gruppo) fosse una società esterovestita, formalmente localizzata in Svizzera, ma in sostanza gestita in territorio italiano.

In breve, ad avviso dei verificatori, la Holding svizzera veniva considerata residente nel luogo in cui era presente la propria direzione effettiva, ovvero presso la società italiana, e quindi tenuta a versare le imposte dovute in Italia.

Avverso l’avviso di accertamento spiccato dall’Agenzia Entrate veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, la quale lo accoglieva, tenuto conto che “l'Ufficio aveva l'onere di dimostrare che la società verificata aveva la sede effettiva dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato italiano. Tale dimostrazione non era stata fornita in quanto risultava che la sede legale ed effettiva era pacificamente radicata in Lugano”.

Appellava l'Ufficio, il quale ricordava che la sede effettiva di una società coincideva con il luogo in cui si svolge la preminente attività direttiva ed amministrativa dell'impresa.

I giudici di primo grado, sosteneva l’appellante, avrebbero tralasciato le ragioni economiche che avevano indotto il dominus del gruppo alla costituzione di una società in Svizzera, ragione da individuarsi nel trattamento fiscale elvetico, meno invasivo rispetto a quello italiano.

La conclusione dell’Ufficio, quindi, era che la Holding svizzera aveva esterovestito la propria residenza fiscale attraverso la fittizia localizzazione nella stessa in Svizzera, pur avendo la direzione effettiva in Italia per beneficiare del regime impositivo svizzero più favorevole.

I giudici di secondo grado rigettano il ricorso, confermando la sentenza di primo grado.

Infatti, “ai sensi dell’art. 73, comma 3°, d.p.r. 917/86 la “sede dell’amministrazione”, contrapposta alla sede legale, coincide con la sede effettiva, cioè con il luogo dove in concreto si svolgono le attività ammnistrative e di direzione dell’ente e dove si convocano le assemblee.

L’accertamento circa lo svolgimento effettivo dell’attività, la consistenza minima che la stessa deve avere, la non artificiosità della sede estera può essere condotta facendo ricorso ai criteri interpretativi della Corte di Giustizia secondo la quale “ai sensi dell'articolo 9 n.1 della direttiva n. 77/388 si considera luogo di una prestazione di servizi quel luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica o ha costituito un centro di attività stabile a partire dal quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale centro di attività stabile, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Conseguentemente allorché una società di leasing non disponga in uno Stato membro, né di personale proprio, né di una struttura che presenti un sufficiente grado di stabilità - nell'ambito della quale possono essere redatti contratti o prese decisioni amministrative - non può essere considerata titolare di un centro di attività stabile onde la prestazione di servizi non si considera effettuato in tale Stato" (Corte Giustizia Comunità Europee sez.VI, 17.7.1997, n. 190).”

Nel caso in esame, continuano i giudici, la Holding svizzera è risultato avere personale proprio, struttura che presentava sufficiente grado di stabilità e nella quale potevano essere redatti contratti e prese decisioni amministrative.

Sul punto, la difesa ha prodotto documentazione da cui risulta che la stessa società aveva la sede legale in Svizzera, in un locale di 200 mq, unitamente a fatture della ditta di pulizia, del gestore della telefonia, dell’elettricità, del gas, avviso di contravvenzione, e tanti altri documenti.

Quindi, in sostanza, conclude il collegio: “ai fini che qui interessano, è però decisivo capire se a tale organizzazione corrisponda o non una “costruzione di puro artificio” volta ad ottenere vantaggi fiscali, che non sono indebiti per il solo fatto di sfruttare i vantaggi che il mercato offre. Il vantaggio fiscale è indebito se ottenuto mediante situazioni di “attività artificiose”, non aderenti alla realtà.

Nel caso in esame pare evidente che non si è difronte ad un caso di “puro artificio”, atteso che la Holding ha effettivamente operato.

Pertanto, “la prova (a carico dell’Ufficio) che la sede effettiva della Holding fosse in Italia presso la non è stata raggiunta.”
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