In relazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.
Ad affermarlo è l’
ordinanza n. 5794/2023 della Corte di cassazione (Sez. v civ.), pubblicata il 15 febbraio.
Il caso - Nel caso di specie, la contribuente, titolare di un’attività commerciale, ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate, previo P.V.C. della Guardia di Finanza, ha contestato - con metodo sintetico,
in assenza di presentazione della dichiarazione fiscale - maggiore reddito di impresa ai fini IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per l’anno 2007.
Ebbene, con la sentenza sottoposta al giudizio degli Ermellini, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha ritenuto correttamente irrogate nei confronti della contribuente le sanzioni, non potendo operare, nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, atteso il comportamento colposo della ricorrente, consistito nel non aver controllato la corretta esecuzione del mandato conferito al coniuge per la gestione dell’attività commerciale.
L’articolo 6 del D.lgs. n. 472/1997 prevede che «
il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi» indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla L. n. 423 del 1995, art. 1, per la sospensione del ruolo a carico del contribuente e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione. Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in relazione ai casi di omesso pagamento del tributo da omessa dichiarazione, quale quello che ricorre nella specie, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento (così Cass., Sez. VI-5, n. 11832 del 2016. V. anche Cass. Sez. V n. 12473 del 2010 secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze a un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto).
Inoltre s’è detto che la prova dell'assenza di colpa grava, secondo le regole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest'ultimo (Cass. Sez. V n. 6930 e n. 24535/2017).
- In conclusione, il ricorso è stato rigettato perché – rilavano gli Ermellini - «nel caso di specie, il giudice di appello si è attenuto ai suddetti principi nell’escludere che, nel caso concreto, la violazione potesse ritenersi attribuibile esclusivamente al terzo (coniuge) cui era stata affidata la gestione dell’attività commerciale per non avere la contribuente – con ciò effettuando un accertamento in punto di fatto insindacabile in sede di legittimità - adempiuto all’obbligo di controllo nell’esecuzione del mandato conferito al terzo, con conseguente responsabilità della stessa per il comportamento colposo».
La ricorrente non dovrà pagare le spese del giudizio di legittimità in quanto l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva.