8 luglio 2023

Caporalato in agricoltura: quali strumenti di tutela?

Autore: Marta Bregolato
Domanda - Lavoro a giornata per alcune imprese agricole nella raccolta di patate. Rispetto al trattamento economico e alle condizioni di lavoro a me riservato vorrei verificare se sussistono i presupposti per una denuncia di caporalato. Quali sono le eventuali tutele?

Risposta - Soprattutto nel periodo estivo ritorna ciclicamente l’analisi della situazione lavorativa nel mondo agricolo, dove gli operai e i braccianti lavorano in condizioni climatiche difficili per le alte temperature, spesso per orari estenuanti e magari anche non contrattualmente gestiti (“assunti a giornata da intermediari”).

Vediamo quindi quando questo comportamento configura un reato ed in particolare quando si può parlare di caporalato.

Con tale termine si intende una forma illegale di reclutamento e organizzazione della manodopera, in particolare per l’appunto agricola.

Gli intermediari “assumono” lavoratori a giornata per conto dell’imprenditore.

Si tratta come detto di un comportamento illecito che configura il reato di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, reato disciplinato in primis dal D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, e successivamente dalla Legge n. 199/2016 con l’introduzione dell’articolo 603-bis del Codice Penale.

Il contesto in cui si esplica il reato è quindi caratterizzato dalla presenza di due elementi:
  • l’intermediazione illecita: attività di reclutamento di manodopera allo scopo di renderla disponibile a terzi in condizioni di sfruttamento e facendo leva dello stato di bisogno dei lavoratori (per lo più migranti o soggetti che non potrebbero lavorare regolarmente perché privi magari dei documenti di soggiorno);
  • lo sfruttamento lavorativo: utilizzo, assunzione o impiego di manodopera in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno del lavoratore.
In merito al concetto di sfruttamento lavorativo, tale condizione si configura ogni qualvolta sussistano le seguenti condizioni:
  • corresponsione di retribuzioni palesemente inferiori a limiti retributivi previsti dai CCNL, e comunque non rispondente al principio sancito dall’art. 36 della Costituzione “retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e comunque sufficiente a garantire al prestatore una vita libera e dignitosa”;
  • mancato rispetto degli orari di lavoro, del periodo di riposo, delle ferie;
  • violazioni in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
  • condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, disponibilità di alloggio degradanti e non rispettose della persona.
Il configurarsi del reato presuppone, al suo accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro, l’applicazione di sanzioni sia amministrative (da € 500 a € 2.000 o in casi gravi da € 1.000 a € 2.000 €, sia penali, con previsione quindi anche della reclusione, in presenza di condizioni aggravanti, dai 5 agli 8 anni.

Si precisa che la punibilità ricade sia in capo all’intermediario sia in capo all’utilizzatore della manodopera.

La normativa può prevedere anche il sequestro e la confisca dell’azienda agricola presso cui il reato si è compiuto.

Aldilà delle sanzioni, che ovviamente sono più pensanti in presenza di aggravanti quali il numero rilevante dei lavoratori coinvolti, la minore età degli stessi o lo svolgimento dell’attività in condizioni di estremo pericolo, la normativa che disciplina il caporalato ha previsto anche delle tutele per le “vittime”, garantendo l’accessibilità alle provvidenze del Fondo anti tratta (costituito dai proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

È inoltre previsto anche un numero verde di assistenza telefonica (800 290 290), presso il Ministero degli interni, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a livello nazionale, istituito allo scopo di favorire l’emersione del fenomeno e supportare le vittime di tratta e sfruttamento, offrendo informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza e mettendo in contatto le vittime con i servizi socio-assistenziali territoriali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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