4 aprile 2024

Terreni agricoli e applicazione dell’Imu

Cessione del diritto d’uso e contratto di affitto

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Il titolare di alcune aree agricole ha stipulato nell’anno 2022 un contratto che prevedeva la costituzione e il trasferimento del diritto d’uso a favore di un soggetto terzo. Il Comune dalla lettura degli atti riteneva che quello posto in essere fra le parti costituisse un accordo con finalità diverse da quelle traslative del diritto d’uso per cui era giunto alla conclusione che si era in presenza di «contratti d’affitto». Si chiede se sia legittima la notifica al titolare degli appezzamenti di terreno di avvisi di accertamento riguardanti l’Imu.

Risposta - Secondo la giurisprudenza (Cass. Sez. Trib. 22 febbraio 2024, n. 4724), la differenza, dal punto di vista sostanziale e contenutistico, tra il diritto reale d’uso e il diritto personale di godimento su cosa altrui (quale appunto la locazione o l’affitto) è costituita dall’ampiezza ed illimitatezza del primo, conforme alle modalità di esercizio del diritto reale, rispetto alla multiforme possibilità di atteggiarsi del secondo che, essendo un contratto consensuale ad effetti obbligatori, può essere diversamente regolato dalle parti nei suoi aspetti sostanziali e contenutistici.

Ai fini fiscali, essendo un diritto reale di godimento, soggiace così alle disposizioni che disciplinano l’Imu, come previsto in origine dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n.23/2011, cui faceva rinvio l’art. 13, comma 1, del d.l. n. 201/2011, e più recentemente dall’art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, per cui gli «usuari», possessori di beni immobili, sono soggetti passivi d’imposta. Quando ci sono più titolari di un medesimo immobile, ognuno è soggetto di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. A tale scopo, gli «usuari», essendo subentrati nel possesso di un bene, devono presentare apposita dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi (art. 1, comma 769, della legge n. 160/2019).

L’affitto è un contratto in cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (affittuario) una cosa produttiva, mobile o immobile, per un dato tempo e verso un determinato corrispettivo; si caratterizza, quindi, perché riguarda un bene produttivo, quale può essere un terreno agricolo. Diversamente, la concessione d’uso, per quanto già detto, è un tipo di contratto attraverso il quale il concedente permette al concessionario di utilizzare un determinato bene immobile, ma senza che sia previsto espressamente il pagamento di un corrispettivo; la differenza, in linea di principio, potrebbe essere proprio questa in quanto la locazione, come anche l’affitto, sono contratti a titolo oneroso, mentre la concessione d’uso è sostanzialmente a titolo gratuito.
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