12 dicembre 2023

IMU agevolata ai fabbricati abitativi che siano strumentali all’attività agricola

Autore: Redazione Fiscal Focus
In vista della scadenza del 18 dicembre per il versamento del saldo IMU 2023, vale la pena ancora una volta soffermarsi sul trattamento riservato ai fabbricati rurali. Nonostante, infatti, vi sia notevole giurisprudenza al riguardo, e qualche documento di prassi tra i quali la recente risoluzione n. 4/DF del Dipartimento delle Finanze, ci si trova di fronte a «materia oggetto di interpretazione tuttora controversa» tanto da indurre i giudici tributari regionali del Lazio, per una controversia sorta tra contribuente e comune, a ritenere sussistenti i motivi per la compensazione delle spese di lite. È quanto si apprende dalla sentenza n. 6132 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio depositata lo scorso 31 ottobre.

Dal momento che, ai fini fiscali, la legge prescrive differenti requisiti per i fabbricati rurali abitativi dai fabbricati rurali strumentali, occorre porre attenzione alle fattispecie rappresentate dai fabbricati destinati all’agriturismo e ad abitazione dei dipendenti delle aziende agricole. In tal caso, difatti, sebbene gli immobili soddisfino esigenze abitative, ai fini fiscali devono considerarsi fabbricati rurali strumentali in virtù dell’articolo 9, comma 3-bis, lett. e) e f), del D.L. n. 557/1993.

Ciò risulta confermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n. 27198 del 15 settembre 2022 richiamata nella più recente sentenza di merito sopraccitata.

Ai fabbricati abitativi utilizzati dall’imprenditore agricolo nell'ambito dell'attività di agriturismo, anche se in possesso delle caratteristiche delle abitazioni di lusso previste dal DM del 2 agosto 1969, può essere riconosciuto il requisito di ruralità di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993 in funzione della strumentalità all'attività agricola.

Il principio di diritto, affermato dalla Suprema Corte con la richiamata ordinanza n. 27198/2022, è importante poiché demarca ancora una volta l’invalicabile confine tra i requisiti che la legge impone affinché, ai fini fiscali, si possa riconoscere il carattere di ruralità agli immobili abitativi e il requisito richiesto per poter considerare rurali le costruzioni strumentali all’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile.

In materia di edilizia rurale abitativa, l’articolo 9, comma 3, del D.L. n. 557/1993, impone la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori e a qualità tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d'uso e di utilizzazione dell’immobile. Tra i requisiti soggettivi, a titolo esemplificativo, figura il possesso della qualifica di imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese. Tra i requisiti oggettivi, alla lettera e) della citata disposizione, l’esclusione dalla possibilità di attribuire carattere rurale alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1 e A/8 ovvero considerate di lusso secondo le previsioni del DM del 2 agosto 1969.

In merito, invece, ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola, le condizioni per il riconoscimento del carattere di ruralità sono dettate dal comma 3-bis dell’articolo 9 del D.L. n. 557/1993 che non prevede alcun requisito soggettivo afferente al possessore, prescrivendo esclusivamente l’effettiva strumentalità della costruzione allo svolgimento di un'attività agricola di cui al richiamato articolo 2135 del Codice Civile. Pertanto, sul piano fiscale, per le costruzioni rurali strumentali si deve accertare soltanto l’esistenza dell’esercizio di un’attività agricola cui i fabbricati sono asserviti.

L’articolo 9, comma 3-bis, lett. e), del D.L. n. 557/1993 consente di riconoscere il requisito di ruralità anche ai fabbricati destinati all’attività agrituristica che, viste le funzioni di ricezione e ospitalità, potrebbero essere di natura abitativa. In tale ipotesi, il fabbricato, sia pure destinato a finalità abitative, è strumentale all’esercizio dell’attività agrituristica, attività agricola connessa di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile. Per il riconoscimento del carattere di ruralità degli immobili in questione, pertanto, non devono essere osservati i requisiti di cui al comma 3, ma il solo requisito di effettiva strumentalità imposto dal comma 3-bis. Ciò rende inefficace il divieto di attribuire carattere rurale agli immobili abitativi considerati di lusso in quanto valevole esclusivamente per le abitazioni di coloro che esercitano l’attività agricola. Medesime conclusioni possono trarsi per il fabbricato di natura abitativa destinato ad alloggio dei dipendenti che, in virtù della disposizione della successiva lett. f), siano occupati a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento. In tal caso, difficilmente ci si può trovare dinanzi ad un fabbricato di lusso, ma, ad esempio, può essere riconosciuto carattere di ruralità quand’anche sia esteso oltre 240 mq.

Se le costruzioni strumentali hanno finalità abitative sono classificate nelle categorie catastali del gruppo A in virtù dell’articolo 9, comma 3-ter, del D.L. n. 557/1993. Ai fini dell’agevolazione IMU, tuttavia, essendo dirimente il dato catastale, per tali fabbricati deve risultare annotata la sussistenza dei requisiti di ruralità negli atti del catasto secondo le norme del DM del 26 luglio 2012. Gli atri fabbricati rurali strumentali sono censiti nella categoria D/10 secondo la previsione dell’articolo 1 del D.P.R. n. 139/1998 ovvero, se classificati in altra categoria, devono anch’essi risultare in possesso di annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto nel rispetto del richiamato DM del MEF. Ove siano rispettate tali prescrizioni, l’IMU dovrà essere determinata secondo l’aliquota agevolata dello 0,1% che i sindaci possono soltanto ritoccare in diminuzione, fino all’azzeramento.

Si rammenta, infine, che l’IMU relativa ai fabbricati rurali abitativi (non strumentali) guarda alle regole ordinarie. Per cui, si potrà fruire dell’esenzione qualora costituiscano l’abitazione principale del soggetto passivo d’imposta.
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