19 dicembre 2023

Legge di bilancio 2024: misure destinate al mondo agricolo

Autore: Cinzia De Stefanis
La legge di bilancio 2024 sta prendendo forma e con essa si vanno delineando anche le misure destinate al mondo agricolo. Tra queste segnaliamo l’erogazione di prestiti cambiari in favore delle Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo; una dote di 90 milioni di euro da destinare al fondo emergenze in agricoltura e infine l’obbligo di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente provocate da calamità naturali ed eventi catastrofali.
Ma andiamo con ordine.

Prestiti cambiari Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo - L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) sarà autorizzata ad erogare prestiti cambiari in favore delle Pmi agricole operanti nel settore ortofrutticolo, per un importo massimo pari al 50% dei ricavi del richiedente nel 2022 e comunque non superiore a 30.000€ con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (Ue) n. 1408/2013.

Fondo per le emergenze in agricoltura – È prevista l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di un apposito “fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura” generate da eventi non prevedibili. Al fondo è attribuita una dotazione finanziaria pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
Il fondo per la gestione delle emergenze generate da eventi non prevedibili, è finalizzato ad intervenire in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell’ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico e in quello della pesca e dell’acquacoltura.

Misure in materia di rischi catastrofali – Disciplinato anche l’obbligo, per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel relativo Registro, di stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
L’inadempimento dell’obbligo di assicurazione viene considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
La polizza deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

Lo “scoperto” consiste in una clausola contrattuale in base alla quale una percentuale del danno, da dedurre dall’indennizzo, rimane a carico del contraente nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Con il termine “franchigia” si fa riferimento a una clausola contrattuale in base alla quale, a fronte di un premio più contenuto, il contraente si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro. Il “premio” (o i premi, quando si tratta di più pagamenti periodici) costituisce sostanzialmente il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dalla compagnia e viene calcolato dall’impresa sulla base della valutazione del rischio che intende assumere ovvero sulla base della probabilità che si verifichi il fatto dannoso coperto da garanzia, cioè il sinistro.
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