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Secondo la Corte di Cassazione, il consulente fiscale, nel caso di rilascio di un mendace visto di conformità, leggero o pesante, può incorrere nel reato di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 74 del 2000, a titolo di concorso con il cliente, dal momento che l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria.
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