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In tema di reati tributari, nel delitto di omessa dichiarazione la prova del dolo specifico di evasione può essere desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente, unitamente alla piena consapevolezza, da parte del soggetto obbligato, dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta. Pertanto, in ambito societario, è lecito desumere il fine di evasione dell'imposta in capo al liquidatore, quale depositario delle scritture contabili, e addetto alla compilazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.
(prezzi IVA esclusa)