3 dicembre 2015

Auto dipendente. Rimborso chilometrico

Fiscal News n. 318 - 2015

L’impresa può autorizzare il dipendente ad utilizzare l’auto di sua proprietà per l’effettuazione di trasferte, con rimborso delle spese sostenute.
Con la R.M. 92/E del 30.10.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che in presenza di trasferte “extracomunali”, se il rimborso chilometrico (riconosciuto a tariffe Aci) viene calcolato partendo non dalla sede di lavoro ma dalla propria abitazione, se quest’ultima, utilizzata nell’ambito del rimborso spese:
• è inferiore a quella calcolata dalla sede di lavoro: il rimborso non è considerato reddito imponibile;
• è maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di lavoro: al lavoratore viene erogato un rimborso chilometrico complessivo di importo eccedente rispetto a quello da considerare esente; la differenza è da considerarsi reddito imponibile ex art. 51 c. 1 TUIR.
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