La revisione normativa operata dal D.Lgs. n. 158/2015, in esecuzione del principio di proporzionalità sancito dalla Legge Delega n. 23/2014, ha ridotto sensibilmente il perimetro di operatività di talune fattispecie penal tributarie, agendo su uno degli elementi costitutivi di tali delitti, ossia mediante un incremento della soglia di rilevanza penale.
Il D.Lgs. n. 158/2015 ha apportato ritocchi alle soglie di rilevanza penale sui seguenti delitti, andando a modificare le corrispondenti fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 74/2000:
-dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi (art. 3);
-dichiarazione infedele (art. 4);
-omessa dichiarazione (art. 5);
-omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis);
-omesso versamento Iva (art. 10-ter).
Se non emergono questioni particolari nell'applicazione delle vigenti disposizioni per i fatti illeciti commessi a partire dal 22/10/2015, qualche problema è stato posto da più parti per gli illeciti commessi prima di tale data, con riferimento ai delitti con soglia di evasione, ove l’ammontare dell’imposta evasa o non versata si attesta nella cd. “fascia di depenalizzazione”.
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Cass. Pen., nuove soglie sospendono condanna (327 kB)
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Allegato a Fiscal News n. 163 del 18.05.2018 Tavola Sinottica (168 kB)
Cass. Pen., nuove soglie sospendono condanna - Fiscal News n. 163 - 2018
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