24 settembre 2014

La sottoscrizione di Unico

Fiscal News N. 254-2014

La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente che fa la dichiarazione, dall’amministratore di fatto o dal rappresentante negoziale, in mancanza del rappresentante legale oppure da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia nel caso di soggetti con sede legale e/o amministrativa all’estero.
Nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e Irap occorre tenere a mente che, prima dell'invio telematico, è necessaria anche la sottoscrizione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 1, comma 5 del D.P.R. 322/1998).
Inoltre i soggetti che esercitano il controllo qualora sottoscrivano il modello Unico anche ai fini del rilascio del visto di conformità per la compensazione nel mod. F24 dei crediti per importi superiori a € 15.000 annui sono tenuti a barrare la relativa casella “Attestazione”.
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