In materia di fusioni, le perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione solo in presenza di determinati presupposti. La ratio delle limitazioni poste dall'articolo 172, comma 7, del Tuir è di contrastare il c.d. commercio di "bare fiscali", mediante la realizzazione di fusioni con società prive di capacità produttiva, poste in essere al fine di attuare la compensazione intersoggettiva delle perdite fiscali di una società con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al riporto delle stesse qualora non sussistano quelle minime condizioni di vitalità economica previste dalla disposizione normativa. La disapplicazione della disposizione richiede che la società, la cui perdita si vuole riportare, sia operativa. Nella specie l’operazione di fusione inversa era stata realizzata per rispondere ad effettive e rilevanti ragioni economiche e dunque la disciplina antielusiva poteva essere disapplicata.
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