Nella disciplina IVA è previsto l’obbligo di versare l’imposta indicata in fattura anche se erroneamente addebitata in relazione ad una operazione non imponibile, esente o non soggetta.
In coerenza con l’obiettivo di evitare che il destinatario della fattura possa esercitare la detrazione dell’IVA non dovuta, la giurisprudenza comunitaria ha affermato che il fornitore che abbia ceduto un bene o prestato un servizio indicando in fattura un importo a titolo di IVA calcolato sulla base di un’aliquota errata non è debitore della parte dell’imposta indebitamente fatturata qualora non vi sia alcun rischio di perdita di gettito in quanto il destinatario è un consumatore finale, non legittimato all’esercizio della detrazione.
Indice argomenti
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Fattura erroneamente emessa con IVA o con un’IVA superiore
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Posizione del cliente
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Posizione del fornitore
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Riferimenti normativi
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Non dovuta l’IVA erroneamente applicata in assenza di danno erariale (227 kB)
Non dovuta l’IVA erroneamente applicata in assenza di danno erariale - Limiti applicativi dell’obbligo di versare l’IVA non dovuta
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