L'esercizio dell'opzione per il regime di branch exemption, di cui all'articolo 168-ter del TUIR, è subordinato alla condizione che sia configurabile una stabile organizzazione nello Stato estero di localizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra quest'ultimo e l'Italia, ove in vigore, ovvero, in mancanza di una Convenzione, dei criteri di configurazione della stabile organizzazione dettati dall'articolo 162 del TUIR, a meno che, in ogni caso, lo Stato estero non ravvisi l'esistenza di una stabile organizzazione ai sensi della sua legislazione domestica.
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Opzione regime branch exemption (211 kB)
Opzione regime branch exemption - Fiscal News n. 9 - 2022
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