Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in quanto illecito omissivo istantaneo, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il datore di lavoro deve versare le ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.
Per quanto riguarda, invece, la diffida dell’INPS, da cui decorre il termine per avvalersi della causa di non punibilità costituita dall’estinzione del debito previdenziale entro tre mesi, la notifica al datore di lavoro può dirsi perfezionata con la consegna a mezzo del servizio postale anche a una delle persone con lui conviventi o addette alla casa, oppure al curatore fallimentare.
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Omissione contributiva. Consumazione del reato (283 kB)
Omissione contributiva. Consumazione del reato - Giustizia e Lavoro n. 20 - 2019
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