7 maggio 2025

Ravvedimento del 770 con sanzione differenziata a seconda del periodo d’imposta

Autore: Redazione Fiscal Focus
Domanda – Nella redazione del modello 770/2024 per l’anno d’imposta 2019, regolarmente presentato per una società a responsabilità limitata, è stata omessa l’indicazione ed il relativo versamento delle ritenute sugli utili corrisposti ai soci nel corso dell’anno 2019, con codice 1035. Volendo regolarizzare la posizione, è ancora possibile presentare dichiarazione integrativa? A quanto ammontano le sanzioni versando le ritenute con il ravvedimento operoso?

Risposta – In linea generale, e fatta salva l’applicazione dell’apposito regime transitorio ex art. 1, comma 1006 della Legge 205/2017, per i dividendi percepiti dalle persone fisiche su partecipazioni qualificate e non qualificate, distribuiti a partire dall’01/01/2018, è prevista l’applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d’imposta pari 26% – o dell’imposta sostitutiva con la medesima aliquota. Ritenuta che, esaurendo completamente il prelievo sui suddetti dividendi, esime dalla necessità di procedere con la relativa indicazione nell’ambito dei diversi adempimenti previsti dalla legge in proposito.

Vi è conferma di quanto appena visto dall’esame di:
  1. modello CUPE, che nella parte dedicata alle istruzioni di compilazione riporta espressamente che “La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600” (“Generalità”, pag. 1);
  2. modello 770/2024, per il periodo d’imposta 2023, rispetto al quale le istruzioni al quadro SK –dedicato alla “Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie” – affermano che in esso “devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell’anno 2023, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”.
Diversamente, qualora si tratti di dividendi che, sulla base della norma applicabile ratione temporis, concorrevano (parzialmente) alla determinazione dell’imponibile dei percipienti, l’omessa indicazione nel modello 770 può senz’altro essere regolarizzata – nello specifico fino allo spirare dei termini di accertamento per ciascuna annualità d’imposta – e, con riguardo al regime sanzionatorio, trattandosi di violazione posta in essere prima dell’operatività della riforma di cui al c.d. “Decreto Sanzioni”, occorre rifarsi all’art. 2 del D.Lgs 471/1997 che, sempre sulla base di quanto applicabile alla violazione in esame a livello temporale, recitava “Se l’ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dell’importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250”. Quanto detto, in particolare, considerando che le novità di cui al D.Lgs 87/2024, modificative del D.Lgs 471/1997 varranno esclusivamente per le violazioni poste in essere a partire dal 01/09/2024.

Dunque, sostanzialmente, pur tenendo conto delle riduzioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 472/1997 per il ravvedimento operoso – anche in questo caso non considerando evidentemente le previsioni del D.Lgs 87/2024 che lo hanno modificato – la regolarizzazione spontanea dovrà avere luogo:
  • a) presentando la dichiarazione integrativa (modello 770/2020) con indicazione delle somme in precedenza omesse;
  • b) versando quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, in questo caso nella misura del 90% delle ritenute non versate.
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