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La Corte di Cassazione, recentemente intervenuta in tema di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività lavorativa o extralavorativa durante l’assenza per malattia del dipendente, ha stabilito che è onere del Datore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, che giustificano la cessazione del rapporto.
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