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La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi in tema di licenziamento per motivi disciplinari e, con riguardo al requisito dell’immediatezza della contestazione, ha ribadito che il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del Datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o, comunque, non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro.
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