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L’efficacia del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – nella specie, la contrazione del volume di vendita - non è compromessa da una nuova assunzione effettuata dall’azienda, ove questa sia dettata dalla necessità di coprire una posizione lavorativa rimasta vacante a seguito di dimissioni e, in più, riguardi mansioni diverse da quelle svolte dal soggetto licenziato. È quanto emerge dalla lettura di una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 7218/2021).
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