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È illegittimo il licenziamento della neomamma che ha rifiutato di riprendere servizio in un’unità produttiva diversa, quando il suo vecchio posto è stato assegnato a un nuovo assunto, con contratto a tempo indeterminato, durante il periodo di assenza per maternità e di successiva fruizione (su richiesta del datore di lavoro) delle ferie arretrate. È quanto emerge da una recente sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione.
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