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In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito - dando seguito all’insegnamento delle Sezioni Unite della stessa Corte – che, quando la contestazione disciplinare è stata tardiva, a fronte dell’accertamento che il fatto addebitato è realmente accaduto, al lavoratore non spetta la reintegrazione nel posto, ma soltanto la tutela indennitaria cosiddetta “forte” ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. n. 300/1970, come riformato dalla legge “Fornero”.
In tema di licenziamento disciplinare illegittimo, la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito - dando seguito all’insegnamento delle Sezioni Unite della stessa Corte – che, quando la contestazione disciplinare è stata tardiva, a fronte dell’accertamento che il fatto addebitato è realmente accaduto, al lavoratore non spetta la reintegrazione nel posto, ma soltanto la tutela indennitaria cosiddetta “forte” ai sensi dell’art. 18 comma 5 L. n. 300/1970, come riformato dalla legge “Fornero”.
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