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Spetta la tutela risarcitoria cd. “debole”, ex art. 18 c. 6 Stat. Lav., da determinarsi nella misura minima di 6 mensilità, quando il Giudice accerta che il licenziamento è stato intimato in anticipo rispetto il termine di cinque giorni previsto dal quinto comma dell’articolo 7 dello stesso Statuto, ma comunque in presenza di una giusta causa e senza che la contrazione del termine sia stata tale da compromettere gravemente il diritto di difesa del lavoratore.
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