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Nel caso di licenziamento per sopravvenuta incapacità fisica del lavoratore, solo la dimostrazione dell’impossibilità di una sua ricollocazione in azienda evita la condanna del datore di lavoro alla reintegra e al risarcimento del danno.
È quanto emerge dalla sentenza 22 settembre 2016, n. 18594, della Sezione Lavoro della Cassazione.
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