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La Corte di Cassazione ha chiarito che il Giudice di merito, al fine di valutare la legittimità del licenziamento per inidoneità al servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, non è vincolato al parere della Commissione medica ex art. 6 dell'all. A) del D.M. n. 88 del 1999, con la conseguenza che il Datore di lavoro, nel caso di diversa valutazione giudiziale del recesso, potrà essere condannato a corrispondere al lavoratore un risarcimento, che però non potrà superare la misura di cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, non essendo - in questo caso - la scelta imprenditoriale caratterizzata da dolo o colpa.
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