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Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare. Qualora, però, il Giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva posta a base del recesso, questo sarà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta.
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