La definitiva cessazione dell'attività aziendale avvenuta in pendenza del giudizio d’impugnazione del licenziamento preclude l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300/1970, laddove il Giudice accerti l’illegittimità del provvedimento datoriale.
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Licenziamento. No reintegra per fallimento (224 kB)
Licenziamento. No reintegra per fallimento - GiusLavoro n. 20 - 2021
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