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In tema di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha sostenuto che la ricorrenza di una ristrutturazione organizzativa determinata dall'esigenza di ridurre i costi a fronte, ad esempio, di un passivo di bilancio di forte entità, integra il presupposto dettato dall'articolo 3 della Legge n. 604 del 1966 ai fini della legittima soppressione di un’unità lavorativa.
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