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La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, in tema di recesso per superamento del periodo di comporto, ha precisato che il computo del termine, ove la disciplina contrattuale non contenga esplicite previsioni di diverso tenore, deve avvenire secondo l’effettiva consistenza che i mesi hanno in base al calendario comune (criterio ex nominatione dierum) e non già assumendo una durata convenzionale fissa, costituita da un predeterminato numero di giorni determinato in mesi (criterio ex numerazione dierum).
(prezzi IVA esclusa)