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ll diritto all’astensione facoltativa può essere fruito, da parte di ciascuno dei genitori, entro i 12 anni di vita del bambino, con un limite complessivo massimo di 10 mesi, elevabili a 11, per ciascun figlio e raddoppiati in caso di parto gemellare. Al di là delle regole occorre attualmente osservare per l’utilizzo del congedo parentale, le principali criticità riguardano la determinazione dei periodi di fruizione effettivi e convenzionali al fine di proceder correttamente al calcolo dell’indennità da anticipare nel LUL. Con alcuni esempi di calcolo esaminiamo le corrette modalità di fruizione.
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