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Il lavoratore che si assenta non ha diritto alla retribuzione, intesa come corrispettivo della prestazione svolta. In alcuni casi la normativa in vigore prevede il riconoscimento di una indennità, mentre al ricorrere di alcune fattispecie individuate dalla legge o dai contratti collettivi sussiste il diritto ad assentarsi ma senza percepire alcunché, trattandosi appunto di permessi o aspettativa non retribuita. In questo caso non si tratta dunque di una assenza ingiustificata eppure gli effetti sul LUL del lavoratore sono significativi. Vediamoli insieme.
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