Premessa – L’agevolazione contributiva prevista dal c.d. “Decreto Giovannini” (L. n. 99/2013) per gli under30, potrà essere fruita solo fino a concorrenza della contribuzione dovuta qualora si presentino diversi incentivi coincidenti. Ad affermarlo è direttamente il segretario generale del ministero del Lavoro, Paolo Pennesi, intervenuto lo scorso 22 gennaio 2014 in un incontro con la stampa specializzata, rispondendo ad uno specifico quesito avanzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro.
Il quesito – Il quesito, in particolare, riguarda l’interpretazione dell’INPS alla circolare n. 131/2013 nella quale si afferma che vi è un limite di fruizione dell’incentivo di cui alla suddetta legge legato ai contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro. Il testo della circolare, infatti, precisa quanto segue: “Nell’eventualità in cui sussistano sia i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 sia i presupposti di applicazione di incentivi previsti da altre disposizioni sotto forma di riduzione contributiva in senso stretto (esempio riduzioni ex art. 25, co. 9, l. 223/1991), l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore”.
L’agevolazione - Ricordiamo brevemente che l’incentivo in commento è rivolto ai datori di lavoro che assumono giovani under 30 (compresi fra i 18 e i 29 anni) che abbiano alternativamente una delle seguenti caratteristiche:
- siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale.
Inoltre, è indispensabile che l’assunzione comporti un aumento occupazionale netto della forza lavoro alle dipendenze del datore di lavoro.
Il limite – Sul punto, il segretario generale del ministero del Welfare afferma, altresì, che anche non essendo esplicitato in maniera chiara né dalla norma né dal principio generale in materia di agevolazioni prevista dalla legge 92/2012, non è possibile andare a credito per la fruizione dell’incentivo in questione. Gli incentivi, tra l’altro, sono subordinati:
- alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234);
- alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).
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