Premessa – Co.co.co. esclusi dal limite massimo di assunzione di contratti a termine. Infatti, ai fini del calcolo del 20% (limite quantitativo di contratti a tempo determinato stipulabili dal datore di lavoro) bisogna considerare esclusivamente i soli lavoratori subordinati, escludendo di conseguenza ogni altra tipologia, tra i quali i co.co.co. Tale aspetto è stato chiarito in occasione del Forum Lavoro 2014, organizzato dalla stampa specializzata.
Limite assunzioni – La recente conversione in legge del Jobs act (L. n. 78/2014) ha posto un freno alle assunzioni di lavoratori con contratto a termine. L’assunzione, infatti, non può eccedere il tetto del 20% sul totale degli impiegati. Tale percentuale, in particolare, deve essere calcolata in riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Al riguardo, vale la pena precisare che per i datori che alla data di entrata in vigore del decreto legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l'obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta a decorrere dal 2015, sempreché la contrattazione collettiva (anche aziendale) non fissi un limite percentuale o un termine più favorevoli.
Le sanzioni – Sull’aspetto sanzionatorio, il Ministero del Lavoro chiarisce che in caso di sforamento della soglia massima del 20% spetta alla giurisprudenza applicarne gli effetti; certo è che non si applica la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, considerato che tale conseguenza non è prevista dalla legge. Si rammenta, al riguardo, che la multa è del:
• 20% della retribuzione complessiva se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;
• 50% della retribuzione complessiva se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.
Regime transitorio – L’attenzione della stampa specializzata si è focalizzata anche sui limiti temporali dell’applicazione della sanzione che, conformemente a quanto rilevato in relazione alla efficacia in generale delle nuove norme, riguarda soltanto il superamento del limite percentuale per effetto di contratti a termine stipulati e sotto la vigenza della nuova disciplina. In particolare, è stato specificato che le nuove norme in materia di contratti a termine (e di apprendistato) si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della conversione in legge (21 maggio 2014). Di conseguenza fa salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 34/2013 (dal 21 marzo 2014). Un regime transitorio speciale è previsto poi per il limite di assunzione (20%). In sede di prima applicazione, infatti, il tetto legale è stabilito dai limiti percentuali fissati dai vigenti CCNL se diversi dal 20% (cioè se di misura più grande). Inoltre, i datori che alla data di entrata in vigore del decreto legge occupino lavoratori a termine oltre tale soglia, l’obbligo di adeguamento al tetto legale del 20% scatta solo a decorrere dal 2015, salvo che un contratto collettivo applicabile nell’azienda disponga un limite percentuale o un termine più favorevole.
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