Le domande presentate fino al 31 dicembre 2015, volte ad ottenere il bonus bebè per il triennio “2013-2015”, sono considerate valide anche se carenti di valida dichiarazione ISEE. Ciò in considerazione del fatto che, nel biennio di sperimentazione 2014-2015, il requisito ISEE non ha influito in alcun caso sull’accoglimento o il rigetto delle domande presentate, in quanto tale elemento è stato acquisito dall’Istituto solo in vista di un possibile Decreto Direttoriale del Ministero vigilante che, in base all’andamento delle domande ed alla disponibilità residue negli anni 2014 e 2015 (art. 3 del Decreto citato), avrebbe potuto rideterminare, eventualmente anche in base all’ISEE, i criteri di accesso ai benefici in trattazione.
A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 805/2016, in quanto diverse domande di beneficio, presentate nell’anno 2015, non sono state definite in quanto le madri richiedenti non hanno ancora presentato una valida dichiarazione ISEE.
Dunque, le Sedi INPS che si trovano nella suddetta situazione dovranno procedere alla definizione delle domande, anche in mancanza delle dichiarazioni ISEE.
Quadro normativo – Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta Legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
A definire i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione, è stato il Decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione).
Ambito di applicazione – L’incentivo è rivolto: alle madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di Amministrazioni Pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure a quelle iscritte alla Gestione Separata INPS. A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione Separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
Restano invece escluse: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione.
Importo e durata del contributo - L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euromensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
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