17 ottobre 2012

C.O. per licenziamenti e dimissioni. I chiarimenti del M.L.P.S.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito le tempistiche per l’inoltro della C.O. al Centro per l’impiego

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Anche se il licenziamento produce i suoi effetti dalla data di avvio della nuova procedura di conciliazione, le comunicazioni di interruzione del rapporto di lavoro da inoltrare al Centro per l’impiego devono essere effettuate sempre entro cinque giorni dalla risoluzione del contratto. Lo rende noto il Ministero del Lavoro con la lettera circolare n. 18273 del 12 ottobre 2012, fornendo alcuni chiarimenti in materia di licenziamenti, dimissioni e risoluzioni consensuali.

Licenziamento individuale – Come è noto, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto un speciale procedura conciliativa nel caso in cui s’intende eseguire un licenziamento individuale di natura economica. In particolare, l’art. 1, c. 41, della L. n. 92/2012 prevede che il licenziamento intimato all’esito del procedimento disciplinare di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970 oppure di quello previsto all’art. 7 della Legge n. 604/1966, produce effetto “dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato”, fatto salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva. A tal proposito, il M.L.P.S. ha chiarito che i 5 giorni entro cui effettuare la comunicazione al Centro per l’impiego decorrono dalla data di risoluzione del contratto, fermo restando che nel modulo di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere indicata anche la data a partire dalla quale si producono gli effetti del licenziamento.

Dimissioni e risoluzioni consensuali – Quanto alla generalità delle dimissioni e alle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro (al di fuori delle ipotesi di gravidanza, adozione e affidamento), l’efficacia nei confronti della lavoratrice o del lavoratore è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. A tal proposito, occorre specificare che l’efficacia delle dimissioni ovvero della risoluzione consensuale è sospensivamente condizionata alla sottoscrizione di un’apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore (art. 4, comma 18, della Legge n. 92/2012) apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro (prevista dall’art. 21 della Legge n. 264/1949) che deve essere obbligatoriamente allegata all’invito che il datore di lavoro deve rivolgere in forma scritta alla lavoratrice o al lavoratore (per procedere validamente alla convalida o alla sottoscrizione della dichiarazione alternativa ex art. 4, comma 19, della Legge n. 92/2012). Sul punto la circolare ministeriale afferma che l’obbligo di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro decorre dal momento “a partire dal quale il lavoratore (nel caso di dimissioni) o le parti (nel caso di risoluzione consensuale) intendono far decorrere giuridicamente la stessa risoluzione”.

Revoca delle dimissioni – Infine, qualora il lavoratore o la lavoratrice intenda revocare le dimissioni ovvero il consenso alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro che abbia già effettuato la comunicazione di cessazione, egli è tenuto ad effettuare una nuova comunicazione di rettifica.
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