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Quando si realizzano cause di sospensione del rapporto di lavoro, come ad esempio infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalle altre fonti di diritto e alla conservazione del posto di lavoro per un periodo (c.d. periodo di comporto). Tuttavia, questa tutela del lavoratore non opera sine die: decorso il periodo stabilito dalla legge o dai contratti collettivi, il datore di lavoro ha diritto di recedere dal rapporto. Quali sono le regole? Come è opportuno procedere?
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